È stato definitivamente approvato, il 25 novembre u.s. in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio, definito come il cagionare “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali” e punito con la pena dell’ergastolo.
Oltre a contemplare il nuovo delitto, il provvedimento reca ulteriori misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, anche di giovane età, e per la tutela delle vittime dei reati ad essa riconducibili.
Tra le molte novità si segnalano, in particolare:
– l’attribuzione ai centri antiviolenza e alle case rifugio pubblici e privati della facoltà di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;
– la deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio;
– il riconoscimento della presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La misura degli arresti domiciliari dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico;
– l’attribuzione al giudice del dovere di provvedere, anche d’ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all’assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell’imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata.
-la previsione per cui nell’esame testimoniale le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.
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