A proposito di… detenzione e “gestione” del disagio minorile

Foto di Tim Solademi da Pixabay

SEGNALAZIONE DI STUDI E RICERCHE

Da una prima ricerca “sul campo” (R. Bianchetti, A. Rudelli, La detenzione nel carcere minorile tra esigenze educative e sanzioni disciplinari: significati, criticità e prospettive da una ricerca quali-quantitativa in istituto penale, in Cassazione penale, 9/2023, pp. 2960-2975), dove sono stati analizzati tutti gli eventi critici occorsi presso l’ Istituto Penale per i Minorenni (I.P.M.) “Cesare Beccaria” di Milano nel biennio 2020-2021, si è potuto rilevare concretamente come il disagio minorile viene oggi “gestito”, il più delle volte, nel contesto penitenziario, alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, la tanto attesa “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”.

Tale disciplina, infatti, prevede, tra l’altro, che il Consiglio di disciplina convocato in I.P.M., per deliberare in merito ad infrazioni attribuite ai giovani detenuti, sia composto, oltre che dal direttore dell’Istituto e da un educatore, da uno dei magistrati onorari del tribunale per i minorenni competente per territorio.

Questa disposizione, che di primo acchito pare di poco rilievo, rappresenta un importante elemento innovativo, anche per i giovani detenuti, che deve essere compreso nel suo senso e nel suo significato.


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